Nuova Ordinanza della Santelli – Sport al chiuso nei circoli e strutture sportive
Si potrà raggiungere la seconda abitazione e fare sport al chiuso in circoli e strutture sportive
ubicata all’interno del territorio regionale – individualmente o con un familiare convivente,
per sole motivazioni di manutenzione, e con rientro nella stessa giornata.
2. È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere i cimiteri, individualmente o insieme a
persone che siano componenti il medesimo nucleo familiare.
3. E’ consentita l’attività sportiva anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in
spazi all’aperto che consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra
i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al
periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di
socializzazione, bar e ristoranti. (occorre dire che molte palestre sono organizzati in circoli sportivi ed in assenza di una specificazione, che risulta assente nel DPCM del 26 aprile potrebbe nascere una nuova controversia ndr)
4. Nel rispetto dell’art. 1 lett. F) del DPCM 26/04/2020 è consentito svolgere individualmente
sul territorio regionale le seguenti attività:
normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa, svolta da
persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della
comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010. L’attività
potrà essere svolta con un massimo di due persone conviventi e con rientro obbligatorio
nella stessa giornata.
– allenamento e addestramento cani di cui alla L. n. 157/1992 e L.R. n. 9/1996; le stesse
sono consentite esclusivamente nei centri cinofili presso le aziende autorizzate, a
condizione che l’attività venga svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare,
secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani
(ZAC/AFV/AATV) e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del
distanziamento interpersonale e della normativa vigente in tema di contenimento della
diffusione del virus COVID-19.
5. sono consentiti all’interno dell’intero territorio regionale, in forma individuale o insieme a
persone conviventi, gli spostamenti delle persone fisiche per fare la spesa.
6. è consentito – alle persone fisiche in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino
di idoneità regionale – lo spostamento nell’ambito del territorio della Regione Calabria, per
la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi
epigei e tartufi), a condizione che l’attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle
norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al
contenimento del contagio da Covid-19, nonché secondo le modalità previste dalle leggi
vigenti per ciascuna categoria di prodotti.
7. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese
quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.i.m., in quanto
rientranti nei motivi di salute, nonché delle persone affette da disturbi dello spettro
autistico e dei relativi accompagnatori.
8. È consentita l’attività di toelettatura su appuntamento, per animali domestici e di
compagnia presso esercizi abilitati, riducendo al minimo il contatto tra le persone nella fase
di consegna-ritiro animale.
9. È ribadito l’obbligo dell’uso delle mascherine per tutti i soggetti che si rechino presso una
delle attività consentite e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non
sia garantita. Analogamente dovranno essere rigorosamente rispettate le misure di igiene e
le precauzioni; resta in ogni caso vietata ogni forma di assembramento.