ELEZIONI REGIONALI – Il TAR giudica inammissibile il ricorso di Chiefalo

Per i giudici amministrativi il ricorso “generico e meramente esplorativo” e non supportato da testimonianze

CATANZARO – Niente di fatto per Antonio Chiefalo, candidato della Lega non eletto che ha presentato ricorso davanti al TAR contro la Regione Calabria nei confronti dei candidati della sua stessa lista Filippo Mancuso, Pietro Raso e Salvatore Gaetano che così rimangono al loro posto. Per i giudici amministrativi
Il ricorrente: si è limitato ad allegare informazioni acquisite de relato in termini del tutto generici e privi di un minimo di fumus o di elementi indiziari a sostegno della fondatezza, sebbene, si soggiunge, tali elementi avrebbe potuto procurarseli senza insormontabili difficoltà“. In sostanza il ricorrente non avrebbe allegato testimonianze sotto forma di atti notori. Infatti i giudici del Tar specificano nell’ordinanza “Ad esempio, ben avrebbe potuto acquisire ed allegare agli atti eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei soggetti che gli avrebbero fornito le succitate informazioni. Ovvero, ben avrebbe potuto allegare le risultanze delle sezioni interessate, dalle quali ricavare elementi probatori sulla base del numero dei voti validi espressi in generale, dei voti attribuiti alla lista in cui era candidato, dei voti validi attribuiti ai singoli candidati della medesima lista e delle schede nulle (aspetto non secondario nel presente giudizio, nel quale, in base alle argomentazioni del ricorrente, si disquisisce di un quantitativo alquanto rilevante di voti di lista regolarmente attribuiti ai quali non corrisponderebbe l’attribuzione di preferenze né all’odierno ricorrente né, per quanto è dato intendere dai motivi di ricorso, ad altri candidati, di modo che un utile indizio avrebbe potuto ricavarsi anche dall’eventuale gap rispetto alla somma dei voti attribuiti ai candidati della medesima lista) e, in ogni caso, ben avrebbe potuto indicare tali elementi nel ricorso”.

Dunque, per i giudici, quello che ferma l’azione di Chieffallo è la genericità del ricorso tanto è vero che gli stessi specificano ancora: “Pertanto, si può ragionevolmente evincere che, nel caso in esame, i vizi dedotti siano frutto di mere ipotesi e, comunque, non sono stati indicati elementi indiziari concreti e sufficientemente pregnanti a loro sostegno, con la conseguenza che, avendo essi finalità sostanzialmente esplorativa, mirano ad un inammissibile rinnovo delle operazioni dì scrutinio nelle sezioni indicate, in contrasto con quanto stabilito dall’invocata sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 32 del 2014”.