Sentenza Tar Calabria – L’illegittimità è solo del punto 6

Gli altri punti erano previsti nel DPCM del 26 aprile 2020

CATANZARO – Il TAR della Calabria oggi pomeriggio ha accolto il ricorso del governo contro l’ordinanza regionale n 37 del 29 aprile 2020 a firma del presidente della giunta regionale Jole Santelli. Una decisione, questa dei giudici amministrativi, che ha suscitato pareri contrastanti tra l’opinione pubblica e nella politica divisi tra favorevoli e contrari. Il tutto è riferito alla maggiore disponibilità all’apertura contenuta dalla ordinanza regionale rispetto a quelle disposte dal DPCM del 26 aprile 2020 entrato in vigore il 4 maggio 2020.
Ma cosa contiene nella sostanza l’ordinanza della Santelli. Nella lettura si evincono come oggetto sostanziale 10 punto che elenchiamo
1. garantire la possibilità di spostamento all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;
2. consentire gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno;
3. confermare il disposto dell’Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;
4. confermare il disposto dell’Ordinanza n. 36/2020 per come integrato da quanto previsto dall’art. 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020
5. consentire la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto;
6. consentire la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto;
7. precisare che le attività di cui ai punti 5 e 6 possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano i requisiti minimi di cui all’allegato 1 alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore;
8. confermare negli spostamenti per motivi di salute rientra l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i., nonché il contenuto dell’Ordinanza n. 29/2020 nei punti dal 4 al 9 e nell’allegato 1, ove non in contrasto con la presente Ordinanza;
9. consentire l’attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all’aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali, l’uso delle mascherine;
10. consentire l’attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.
Ritornando alla sentenza del Tar della Calabria dalla lettura si evince che i giudici amministrativi si sono espressi sulla illegittimità.
Ma la domanda è: tale illegittimità riguarda l’intera ordinanza ossia tutti i dieci punti?
La risposta è NO! Lo documentiamo con un estratto della sentenza di oggi.


L’illegittimità riguarda in realtà il punto che aveva fatto scalpore ossia quello relativo alla riapertura di bar e ristoranti per lo svolgimento della attività diverse da quelle di asporto, come riportato dal punto 6 della stessa ordinanza regionale che ha anticipato al 4 maggio la data fissata dal governo fissata al 1 giugno.
Su questo il governo sta comunque ipotizzando una anticipazione al 18 maggio e con differenziazioni tra le diverse regioni.
Proprio su questo si sono espressi i giudici amministrativi, sul punto 6 dichiarando illegittimo salvando nella sostanza tutti gli altri nove punti.
Rimangono quindi salve, e non poteva essere altrimenti, le attività degli ambulanti, quelle di coloro svolgono “mercati all’aperto”, quelle relative alla vendita di fiori piante ecc. perché erano previste già nei precedenti DPCM.